Chiarimenti sull’elezione del RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
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Uno dei più controversi argomenti in materia di salute e sicurezza riguarda il tema dei Rappresentanti dei lavoratori, della loro elezione, e della collaborazione degli organismi paritetici alla formazione erogata in azienda.
Sappiamo bene che tutta la materia dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, si muove sul crinale scivoloso dell’assenza, all’interno del nostro ordinamento, di una complessiva disciplina della rappresentanza sindacale ed è probabilmente anche da questa assenza che nasce l’ambiguità sostanziale della “non cogenza” delle norme di cui agli artt. 47 e ss del D.lgs 181/2008.
L’art 47 del D.lgs 81/2008 recita:
  1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
  2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Diciamo quindi con chiarezza che: l'elezione o la nomina del Rls è un diritto dei lavoratori e come tale esso deve essere esercitato. L’esercizio di tale diritto non può in alcun modo essere supplito dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori.

D’altra parte il datore di lavoro o chi per esso, non può certo “eleggere” o “nominare” un RLS, Egli sarebbe “imputabile” di condotta antisindacale” secondo le previsioni dell’art.28 della L. 300/70.

Ci chiediamo allora perché ancor oggi filtra negli “ambienti” della salute e sicurezza la falsa, falsissima, informazione che il RLS si “deve” necessariamente eleggere/nominare e che questo sia “in qualche modo” riconducibile ad un obbligo del datore di lavoro appunto in materia di salute e sicurezza. Caso differente si ha per il settore dell’artigianato di cui tratteremo in seguito.

Diremo poi, altrettanto chiaramente che, l’assenza in azienda del RLS o RLST non può in alcun modo essere sanzionata dagli organi di controllo. L’organo di controllo sanzionerà il datore di lavoro se ad es, gli RLS sono stati eletti o nominati e non vengono consultati o formati, Ma se gli RLS non ci sono, nel senso che i lavoratori non hanno provveduto alla loro elezione o nomina, l’organo di controllo non potrà applicare nessuna sanzione.

Certo il RLS è previsto all’interno del processo di valutazione dei rischi: conosciamo tutti l’art. 50 del D.lgs, 81/2008 e le norme che ne richiamano la partecipazione nei processi fondamentali della valutazione dei rischi. Ma il problema non è riconoscere l’importanza del RLS, che nessuno certo metterà in dubbio. Il problema è riconoscerne l’esistenza.

 Per conseguenza, se i lavoratori non esercitano il loro diritto di “eleggere” o “nominare” un RLS, sul “Documento di valutazione dei rischi”, all’interno della sezione che si deve dedicare agli organigrammi, si annoterà esplicitamente che:
I lavoratori non hanno ancora esercitato il loro diritto di eleggere o nominare il/i RLS. Qualora il/i RLS vengano eletti o nominati, il Datore di Lavoro provvederà alla loro formazione secondo le previsioni dell’art. 37 del D.lgs 81/2008 e alla loro consultazione secondo le previsioni dell’art. 50 del D.lgs. 81/2008.

 A parte il richiamo fondamentale al principio di tassatività delle norme penali, si potrebbe discutere se esista un “obbligo implicito” del datore di lavoro di “stimolare” l’elezione del RLS, durante il processo di valutazione dei rischi Ma anche qui…ubi lex non dixit

Potrebbe essere “buona prassi” nei rapporti sindacali mettere “in bacheca” un richiamo a questo diritto, richiamo che peraltro potrebbe seguire a quanto i lavoratori hanno appreso dell’istituto del RSL durante i corsi di formazione generale sulla salute e sicurezza.
 
 
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