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Eliminati a marzo, i voucher sono pronti a ritornare. La legge di conversione del decreto 50/2017, approvata in via definitiva dal Senato il 15 giugno, contiene la nuova «disciplina delle prestazioni occasionali», che rispetto al passato si è sdoppiata.  La legge è stata approvata ma non è ancora in vigore, tutto dipenderà dai tempi di implementazione del nuovo sistema telematico a carico dell’Inps.

A fronte di alcuni requisiti e limiti generali, le modalità di ricorso al lavoro occasionale in futuro differiranno se il committente sarà una persona fisica non nell’esercizio di attività d’impresa piuttosto che un'azienda o la pubblica amministrazione. 

FAMIGLIA - Arriva il libretto famiglia per colf, badanti, insegnanti di ripetizione di 10 euro all'ora e il contratto occasionale. Inoltre si introduce un tetto unico ai compensi di 5mila euro, ma il lavoratore non potrà ricevere più di 2.500 euro all'anno dal medesimo datore di lavoro.

AZIENDA - Per le imprese, la misura minima oraria del compensi non potrà essere inoltre inferiore a 9 euro all'ora, per un massimo di 4 ore di lavoro consecutive con lo stesso datore di lavoro. Vietato poi il ricorso al contratto di prestazione occasionale per le imprese con oltre 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; per le imprese del settore agricolo, salvo pensionati, disoccupati, studenti e percettori di prestazioni integrative del salario. Escluso anche il settore dell'edilizia e affini e settore miniere e le imprese esecutrici di appalti di opere e servizi. Il limite di durata per i privati di 280 ore all'anno oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo pieno indeterminato.

Quanto al funzionamento, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, l'impresa dovrà informare l'Inps - online o attraverso il contact center - una dichiarazione contenente i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo della prestazione; l'oggetto della prestazione; la data e l'ora di inizio e termine del servizio ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai tre giorni; e il compenso pattuito.

Il prestatore riceverà notifica contestuale della dichiarazione del datore di lavoro con un sms. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo il datore di lavoro dovrà comunicarlo all'Inps entro i tre giorni successivi.

 
 
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