INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA: IMPATRIATI, RICERCATORI E DOCENTI, CONTROESODATI E NUOVI RESIDENTI
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle caratteristiche e i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per attrarre capitale umano. Le agevolazioni fiscali riguardano i lavoratori cosiddetti “impatriati” (dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati), ricercatori e docenti, controesodati e nuovi residenti. Vediamo di cosa si tratta.
 
La tassazione agevolata risulta applicabile ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione dei redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato.
 
Se la produzione di redditi nei primi mesi dell’anno al di fuori del territorio italiano sia accompagnata dal rientro in Italia in corso d’anno, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo in via ordinaria, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
In caso di trasferte, i redditi derivanti sono agevolabili in quanto strettamente connessi all’attività svolta in Italia.
 
Diversamente, non sono agevolabili i redditi derivanti:
– da attività lavorativa resa in distacco all’estero in quanto, la prestazione, essendo resa a beneficio del soggetto distaccatario estero, risulta distinta dall’attività svolta in Italia;
– da attività prestate all’estero, come nel caso di assegnazione di opzioni derivanti dai piani di stock options, anche se percepiti nel periodo d’imposta in cui il soggetto è fiscalmente residente in Italia.
 
Per beneficiare del regime agevolato, i docenti e ricercatori, i lavoratori contro-esodati e i lavoratori impatriati, titolari di reddito di lavoro dipendente, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente:
– le generalità;
– il codice fiscale;
– l’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente);
– la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dai regimi agevolativi di cui si chiede l’applicazione;
– l’indicazione dell’attuale residenza in Italia;
– l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione;
– la dichiarazione di non beneficiare di ulteriori benefici fiscali.

Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.

Qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente in dichiarazione.
 
Invece i lavoratori autonomi, docenti e ricercatori, lavoratori contro-esodati e lavoratori impatriati, possono accedere al regime di favore direttamente in dichiarazione oppure in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente, sui compensi percepiti. In tale ultimo caso è richiesta apposita richiesta scritta ai propri committenti, contenente:
– le generalità;
– il codice fiscale;
– l’indicazione della data di rientro in Italia;
– la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dai regimi agevolativi di cui si chiede l’applicazione;
– l’indicazione dell’attuale residenza in Italia;
– la dichiarazione di non beneficiare di ulteriori benefici fiscali.
 
 
 
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